Art. 4.
(Campagne pubblicitarie).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando gli spazi riservati per la trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, provvede ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione della presente legge e sulle finalità dalla stessa perseguite, al fine di favorire una larga adesione da parte degli operatori economici e dei consumatori ai progetti di solidarietà internazionale.